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A ESSERE ANIMALI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
AMBITO DI APPLICAZIONE
Trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della C.E.
Non si applica se il trasporto di animali non è connesso con un’attività economica
DEFINIZIONI
• Centri di raccolta: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;
• Posto di ispezione frontaliero: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE [16] per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;
• Posti di controllo: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;
• Lungo viaggio: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
• Mezzi di trasporto: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;
• Luogo di partenza: il luogo nel quale l’animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell’ora di partenza;
• Luogo di riposo o trasferimento: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;
CONDIZIONI GENERALI
• Nessuno può trasportare animali in condizioni di sofferenza o che provochino lesioni inutili
• La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo
• I bisogni degli animali devono essere soddisfatti durante il viaggio
• Gli animali devono essere idonei al viaggio (vedi dopo)
• I mezzi di trasporto e le strutture di carico/scarico devono essere costruite in modo da evitare sofferenze o lesioni inutili
• Il personale deve essere adeguatamente formato e non usare violenza o causare spavento, lesioni, sofferenza all’animale
• Le condizioni di benessere degli animali devono essere regolarmente controllate durante il viaggio (vedi dopo)
• Gli animali devono disporre di spazio sufficiente
• Devono essere forniti acqua, cibo e riposo ad intervalli opportuni (vedi dopo)
• I trasportatori devono avere una documentazione che indichi:
– origine e proprietà degli animali
– luogo, data e ora di partenza
– luogo di arrivo
– durata prevista del viaggio
IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO
NON sono considerati idonei al trasporto gli animali lesionati o malati, in particolare se:
– non riescono a camminare o spostarsi senza sofferenze
– hanno ferite aperte gravi o un prolasso
– sono mammiferi neonati con ombelico non ancora cicatrizzato
– sono suini di meno di 3 settimane, ovini di meno di 1 settimana o vitelli di meno di 10 giorni (a meno che il viaggio sia di meno di 100km)
– sono cani e gatti di meno di 8 settimane (a meno che non ci sia anche la mamma)
– sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna
POSSONO essere trasportati animali malati o lesionati se:
– la malattia o le lesioni sono lievi
– sono trasportati a fini terapeutici o diagnostici o se la lesione/malattia è parte di una ricerca
– sono animali castrati o decornati purché la cicatrizzazione sia completa
In caso di lesioni o malattie avvenute durante il trasporto:
– l’animale deve essere separato dagli altri e ricevere cure o essere abbattuto o macellato d’urgenza
– non devono essere somministrati sedativi agli animali (salvo diverso parere veterinario)
Le femmine di ovini, bovini o caprini che allattano devono essere munte ogni massimo 12 ore (a meno che non siano accompagnate dai piccoli)
MEZZI DI TRASPORTO
• Devono essere costruiti in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali
• Devono poter essere puliti e disinfettati
• Devono fornire riparo agli animali da intemperie e temperature estreme
• Devono impedire la fuga o la caduta degli animali
• Devono permettere l’ispezione degli animali
• Avere pavimento non sdrucciolevole e che limiti la fuoriuscita di feci e urina
• Gli spazi devono essere tali da consentire una ventilazione adeguata
• Gli animali selvatici devono essere accompagnati da un documento che indichi che gli animali sono timorosi o pericolosi e da istruzioni riguardo agli alimenti da fornire
• Suinetti di meno di 10 kg, agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di 6 mesi e i puledri di meno di 4 mesi devono avere una lettiera che assorba le deiezioni
PRATICHE DI TRASPORTO
1. Carico e scarico
• (escluso il pollame) se il trasporto ha durata maggiore di 4 ore devono esserci strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali senza che siano legati. Inoltre, un veterinario deve sorvegliare tali operazioni per assicurare le condizioni di benessere agli animali
• Le piattaforme di sollevamento e i piani superiori non devono permettere la caduta o la fuga
• Se gli animali sono caricati su più livelli l’urina e le feci non devono cadere sugli animali del livello inferiore e la ventilazione non deve essere impedita
• Nel caso di pollame, conigli o animali da pelliccia la caduta delle deiezione deve essere limitata il più possibile
È VIETATO
• Percuotere o calciare gli animali
• Comprimere parti del corpo sensibili
• Sospendere gli animali
• Sollevare o trascinare gli animali per la testa, per le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello
• Usare pungoli o strumenti aguzzi
• Ostruire il passaggio di un animale
• Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, le zampe legate assieme
• È vietato mettere la museruola ai vitelli
• Gli equidi domestici di più di 8 mesi devono avere le cavezze durante il trasporto
• Se gli animali sono legati, il mezzo usato non deve ledere o strangolare l’animale, deve consentire di coricarsi, bere o mangiare e non deve spezzarsi lungo il trasporto
VA LIMITATO
• L’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. Possono essere usati solo su bovini o suini adulti. Le scariche devono essere di massimo 1 secondo, applicate solo sui muscoli degli arti posteriori e non devono essere ripetute se l’animale non reagisce.
VANNO TRASPORTATI SEPARATAMENTE
• Animali di specie diverse
• Di taglia o età molto diverse
• Verri o stalloni adulti da riproduzione
• Animali con e senza corna
Questi primi 4 punti non si applicano se gli animali sono abituati gli uni agli altri o se le femmine sono accompagnate da prole non autosufficiente.
• Maschi sessualmente maturi e femmine
• Animali legati e animali slegati
• Animali reciprocamente ostili
2. Durante il trasporto
• Gli equidi non devono essere trasportati su più livelli
• La ventilazione non deve essere ostacolata
• Gli animali devono avere acqua, cibo e riposo (per le specifiche si veda dopo). Se non specificato i mammiferi e gli uccelli devono mangiare ogni 24 ore e bere ogni 12 ore
• Per ogni specie è specificato lo spazio minimo che deve avere a disposizione
PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
• Vitelli, agnelli, capretti, maialini e puledri non svezzati dopo 9 ore di viaggio devono avere 1 ora di riposo, poi possono viaggiare altre 9 ore
Vista anche la definizione, “riposo” non implica necessariamente lo scarico degli animali, ma indica semplicemente una sosta, in cui viene dato da mangiare o bere a seconda degli intervalli indicati per ogni animale
• I suini possono viaggiare massimo 24 ore, avendo sempre a disposizione l’acqua
• Gli equidi domestici possono viaggiare massimo 24 ore, devono essere abbeverati (e, se necessario, alimentati) ogni 8 ore
• Bovini, ovini, caprini, suini, equidi domestici devono riposare 1 ora dopo 14 ore di viaggio, poi possono viaggiare altre 14 ore
• Dopo il viaggio, devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e riposare almeno 24 ore
• Pollame, uccelli e conigli devono avere a disposizione acqua e mangime se il viaggio dura più di 12 ore o 24 ore per i pulcini (il viaggio però deve terminare entro le 72 ore dalla schiusa dell’uovo)
• Cani e gatti devono essere abbeverati ogni 8 ore, e nutriti ogni massimo 24 ore
LUNGHI VIAGGI (cioè di oltre 8 ORE) – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
• Il tetto del mezzo di trasporto deve essere di colore chiaro
• Deve essere presente una lettiera per assorbire le deiezioni
• Nel mezzo di trasporto devono essere presenti divisori per creare comparti separati. Ogni animale deve avere accesso all’acqua
• Gli equidi devono essere trasportati in stalli individuali
• Se non accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti solo a: – vitelli di almeno 14 giorni di età - equidi di almeno 4 mesi - suini di peso maggiore di 10 kg
• I sistemi di ventilazione devono mantenere la temperatura tra i 5°C e i 30°C (con tolleranza di +/- 5°C a seconda della T° esterna)
FORMAZIONE DEL PERSONALE
I trasportatori devono aver superato un percorso di formazione che preveda:
– lo studio della fisiologia, del comportamento, del fabbisogno di acqua e alimenti degli animali
– aspetti pratici dell’accudimento degli animali
– cure di emergenza
– impatto dello stile di guida sul benessere degli animali e sulla qualità della carne la conoscenza della presente norma.