Normativa sul trasporto degli animali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

AMBITO DI APPLICAZIONE

Trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della C.E.

Non si applica se il trasporto di animali non è connesso con un’attività economica

DEFINIZIONI

• Centri di raccolta: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;

• Posto di ispezione frontaliero: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE [16] per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;

• Posti di controllo: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;

• Lungo viaggio: viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;

• Mezzi di trasporto: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;

• Luogo di partenza: il luogo nel quale l’animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell’ora di partenza;

• Luogo di riposo o trasferimento: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;

CONDIZIONI GENERALI

• Nessuno può trasportare animali in condizioni di sofferenza o che provochino lesioni inutili

• La durata del viaggio deve essere ridotta al minimo

• I bisogni degli animali devono essere soddisfatti durante il viaggio

• Gli animali devono essere idonei al viaggio (vedi dopo)

• I mezzi di trasporto e le strutture di carico/scarico devono essere costruite in modo da evitare sofferenze o lesioni inutili

• Il personale deve essere adeguatamente formato e non usare violenza o causare spavento, lesioni, sofferenza all’animale

• Le condizioni di benessere degli animali devono essere regolarmente controllate durante il viaggio (vedi dopo)

• Gli animali devono disporre di spazio sufficiente

• Devono essere forniti acqua, cibo e riposo ad intervalli opportuni (vedi dopo)

• I trasportatori devono avere una documentazione che indichi:
– origine e proprietà degli animali
– luogo, data e ora di partenza
– luogo di arrivo
– durata prevista del viaggio

IDONEITÀ DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

NON sono considerati idonei al trasporto gli animali lesionati o malati, in particolare se:
– non riescono a camminare o spostarsi senza sofferenze
– hanno ferite aperte gravi o un prolasso
– sono mammiferi neonati con ombelico non ancora cicatrizzato
– sono suini di meno di 3 settimane, ovini di meno di 1 settimana o vitelli di meno di 10 giorni (a meno che il viaggio sia di meno di 100km)
– sono cani e gatti di meno di 8 settimane (a meno che non ci sia anche la mamma)
– sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna

POSSONO essere trasportati animali malati o lesionati se:
– la malattia o le lesioni sono lievi
– sono trasportati a fini terapeutici o diagnostici o se la lesione/malattia è parte di una ricerca
– sono animali castrati o decornati purché la cicatrizzazione sia completa

In caso di lesioni o malattie avvenute durante il trasporto:
– l’animale deve essere separato dagli altri e ricevere cure o essere abbattuto o macellato d’urgenza
– non devono essere somministrati sedativi agli animali (salvo diverso parere veterinario)

Le femmine di ovini, bovini o caprini che allattano devono essere munte ogni massimo 12 ore (a meno che non siano accompagnate dai piccoli)

MEZZI DI TRASPORTO

• Devono essere costruiti in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali

• Devono poter essere puliti e disinfettati

• Devono fornire riparo agli animali da intemperie e temperature estreme

• Devono impedire la fuga o la caduta degli animali

• Devono permettere l’ispezione degli animali

• Avere pavimento non sdrucciolevole e che limiti la fuoriuscita di feci e urina

• Gli spazi devono essere tali da consentire una ventilazione adeguata

• Gli animali selvatici devono essere accompagnati da un documento che indichi che gli animali sono timorosi o pericolosi e da istruzioni riguardo agli alimenti da fornire

• Suinetti di meno di 10 kg, agnelli di meno di 20 kg, i vitelli di meno di 6 mesi e i puledri di meno di 4 mesi devono avere una lettiera che assorba le deiezioni

PRATICHE DI TRASPORTO

1.
 Carico e scarico

• (escluso il pollame) se il trasporto ha durata maggiore di 4 ore devono esserci strutture per tenere, nutrire e abbeverare gli animali senza che siano legati. Inoltre, un veterinario deve sorvegliare tali operazioni per assicurare le condizioni di benessere agli animali

• Le piattaforme di sollevamento e i piani superiori non devono permettere la caduta o la fuga

• Se gli animali sono caricati su più livelli l’urina e le feci non devono cadere sugli animali del livello inferiore e la ventilazione non deve essere impedita

• Nel caso di pollame, conigli o animali da pelliccia la caduta delle deiezione deve essere limitata il più possibile

È VIETATO

• Percuotere o calciare gli animali

• Comprimere parti del corpo sensibili

• Sospendere gli animali

• Sollevare o trascinare gli animali per la testa, per le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello

• Usare pungoli o strumenti aguzzi

• Ostruire il passaggio di un animale

• Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, le zampe legate assieme

• È vietato mettere la museruola ai vitelli

• Gli equidi domestici di più di 8 mesi devono avere le cavezze durante il trasporto

• Se gli animali sono legati, il mezzo usato non deve ledere o strangolare l’animale, deve consentire di coricarsi, bere o mangiare e non deve spezzarsi lungo il trasporto

VA LIMITATO

• L’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. Possono essere usati solo su bovini o suini adulti. Le scariche devono essere di massimo 1 secondo, applicate solo sui muscoli degli arti posteriori e non devono essere ripetute se l’animale non reagisce.

VANNO TRASPORTATI SEPARATAMENTE

• Animali di specie diverse

• Di taglia o età molto diverse

• Verri o stalloni adulti da riproduzione

• Animali con e senza corna

Questi primi 4 punti non si applicano se gli animali sono abituati gli uni agli altri o se le femmine sono accompagnate da prole non autosufficiente.

• Maschi sessualmente maturi e femmine

• Animali legati e animali slegati

• Animali reciprocamente ostili

2. Durante il trasporto

• Gli equidi non devono essere trasportati su più livelli

• La ventilazione non deve essere ostacolata

• Gli animali devono avere acqua, cibo e riposo (per le specifiche si veda dopo). Se non specificato i mammiferi e gli uccelli devono mangiare ogni 24 ore e bere ogni 12 ore

• Per ogni specie è specificato lo spazio minimo che deve avere a disposizione

PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

• Vitelli, agnelli, capretti, maialini e puledri non svezzati dopo 9 ore di viaggio devono avere 1 ora di riposo, poi possono viaggiare altre 9 ore

Vista anche la definizione, “riposo” non implica necessariamente lo scarico degli animali, ma indica semplicemente una sosta, in cui viene dato da mangiare o bere a seconda degli intervalli indicati per ogni animale

• I suini possono viaggiare massimo 24 ore, avendo sempre a disposizione l’acqua

• Gli equidi domestici possono viaggiare massimo 24 ore, devono essere abbeverati (e, se necessario, alimentati) ogni 8 ore

• Bovini, ovini, caprini, suini, equidi domestici devono riposare 1 ora dopo 14 ore di viaggio, poi possono viaggiare altre 14 ore

• Dopo il viaggio, devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e riposare almeno 24 ore

• Pollame, uccelli e conigli devono avere a disposizione acqua e mangime se il viaggio dura più di 12 ore o 24 ore per i pulcini (il viaggio però deve terminare entro le 72 ore dalla schiusa dell’uovo)

• Cani e gatti devono essere abbeverati ogni 8 ore, e nutriti ogni massimo 24 ore

LUNGHI VIAGGI (cioè di oltre 8 ORE) – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

• Il tetto del mezzo di trasporto deve essere di colore chiaro

• Deve essere presente una lettiera per assorbire le deiezioni

• Nel mezzo di trasporto devono essere presenti divisori per creare comparti separati. Ogni animale deve avere accesso all’acqua

• Gli equidi devono essere trasportati in stalli individuali

• Se non accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti solo a: – vitelli di almeno 14 giorni di età
- equidi di almeno 4 mesi
- suini di peso maggiore di 10 kg

• I sistemi di ventilazione devono mantenere la temperatura tra i 5°C e i 30°C (con tolleranza di +/- 5°C a seconda della T° esterna)

FORMAZIONE DEL PERSONALE

I trasportatori devono aver superato un percorso di formazione che preveda:
– lo studio della fisiologia, del comportamento, del fabbisogno di acqua e alimenti degli animali
– aspetti pratici dell’accudimento degli animali
– cure di emergenza
– impatto dello stile di guida sul benessere degli animali e sulla qualità della carne la conoscenza della presente norma.

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