Normativa protezione animali negli allevamenti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

Si applica a: qualsiasi animale, inclusi rettili, anfibi, pesci, allevati per scopo alimentare, o per lana, pelli, pellicce.
Sono esclusi:
– animali che vivono in ambiente selvatico
– animali da sperimentazione o da laboratorio
– animali destinati a partecipare a gare, manifestazioni, esposizioni, attività culturali o sportive
– invertebrati

OBBLIGHI PREVISTI

• Garantire il benessere dei propri animali evitando dolore, sofferenze o lesioni inutili

• Allevare gli animali (esclusi pesci, rettili, anfibi) secondo le disposizione dell’allegato che segue:

(Allegato 1)

1. Il personale che accudisce gli animali deve avere adeguate capacità e conoscenze

2. Gli animali devono essere ispezionati ad intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze

3. Per rendere possibile l’ispezione deve essere presente un’adeguata illuminazione

4. Gli animali malati o feriti devono immediatamente ricevere un trattamento appropriato e deve essere consultato un veterinario se l’animale non reagisce alle cure date. Se necessario i malati o feriti devono essere isolati

5. Il detentore degli animali deve tenere un registro dei trattamenti terapeutici effettuati

6. La libertà di movimento dell’animale non deve essere limitata in un modo che possa causare inutili sofferenze o lesioni. Se continuamente o regolarmente trattenuto, legato, o incatenato, deve avere uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche

7. I materiali dei locali, recinti ed attrezzature non devono essere nocivi

8. Non devono esserci spigoli taglienti o sporgenze che possano provocare lesioni

9. La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, gas, la temperatura e l’umidità relativa devono essere entro limiti non dannosi per gli animali

10. Gli animali non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti a luce artificiale senza un adeguato periodo di riposo

11. Gli animali tenuti fuori dai fabbricati devono avere un adeguato riparo da intemperie, predatori e rischi per la salute

12. Ogni impianto indispensabile per la salute ed il benessere deve essere ispezionato almeno una volta al giorno

13. L’alimentazione deve essere adatta alla specie e all’età, e fornita in quantità sufficiente a mantenerli in salute. Gli alimenti e liquidi somministrati non devono contenere sostanze che possano causare sofferenze o lesioni

14. Tutti gli animali devono aver accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

15. Devono aver accesso a un’appropriata quantità d’acqua

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua devono essere costruite in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti e dell’acqua e la rivalità tra animali

17. Agli animali non deve essere somministrata nessun’altra sostanza ed eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o per trattamenti zootecnici

18. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. È ammessa la cauterizzazione dell’abbozzo corneale sotto le 3 settimane di vita con apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze. È consentita la castrazione prima della maturità sessuale e deve essere fatta da personale qualificato. Dal 1 gennaio 2004 è vietata l’alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Tutte queste pratiche devono essere effettuate sotto il controllo del veterinario dell’azienda

19. Non devono essere praticati procedimenti che provochino sofferenze o lesioni. Possono però essere praticati procedimenti che possano causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli

20. Nessun animale deve essere custodito in allevamento che possa avere effetti negativi sulla sua salute e sul suo benessere.

ANIMALI DA PELLICCIA

Misure minime di superficie libera (escluso il nido) per visone in gabbia
– 2550 cm2 per animale adulto singolo o per animale adulto e piccoli.
– 2550 cm2 per animali giovani dopo lo svezzamento (max 2 animali per spazio)
– altezza gabbia minimo 45 cm
– larghezza minimo 30 cm, lunghezza minimo 70 cm.

CONTROLLI

– le ispezioni hanno lo scopo di verificare le modalità di allevamento e custodia degli animali
– possono essere effettuati controlli su richiesta del Ministero della Sanità e della Commissione europea.

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