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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n.126
Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
DEFINIZIONI
• Vitello: animale di specie bovina inferiore ai sei mesi
• Azienda: qualsiasi luogo (aperto o chiuso) in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente
REQUISITI MINIMI GENERALI PER LE AZIENDE
1. Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere tenuto in un recinto individuale, salvo diverso parere veterinario. Il recinto deve essere largo quanto l’altezza al garrese del vitello e lungo quanto la lunghezza del vitello. Le pareti divisorie devono essere traforate in modo da permettere il contatto visivo e tattile tra gli animali.
2. Spazio libero per ciascun vitello allevato in gruppo:
– 1,5 m² per vitello < 150 kg
– 1,7 m² per vitello ≥ 150 kg
– 1,8 m² per vitello ≥ 220 kg
3. I due punti precedenti non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’ALLEVAMENTO (Allegato 1)
1. I materiali utilizzati per recinti e attrezzature non devono essere nocivi per i vitelli
2. La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità, la concentrazione di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per i vitelli
3. Ogni impianto indispensabile per la salute dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno
4. I vitelli non devono restare continuamente al buio. L’illuminazione può essere naturale o artificiale
5. I vitelli allevati in locali chiusi devono essere controllati due volte al giorno, quelli allevati all’esterno almeno una volta
6. I vitelli feriti o malati devono essere immediatamente curati e deve essere consultato il veterinario se il vitello non reagisce alle cure dell’allevatore. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali con lettiera asciutta e confortevole
7. I locali devono consentire ad ogni vitello di coricarsi, alzarsi, giacere, accudirsi, senza difficoltà
8. I vitelli non devono essere legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo che possono essere legati massimo un’ora per la somministrazione del latte. Gli attacchi non devono causare lesioni e non deve esserci rischio di strangolamento o ferimento
9. Stalla, recinti e attrezzature devono essere puliti e disinfettati regolarmente. L’urina, gli escrementi e i foraggi residui devono essere rimossi regolarmente
10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e privi di asperità. I vitelli sotto le 2 settimane di età devono avere una lettiera adeguata
11. L’alimentazione deve essere adeguata al peso e all’età dell’animale
12. I vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se in gruppo, ciascun animale deve avere accesso al cibo contemporaneamente
13. Acqua fresca in quantità sufficiente o altre bevande. I vitelli malati o in condizioni atmosferiche di calore elevato devono avere acqua fresca sempre a disposizione
14. Le attrezzature che forniscono cibo e acqua devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell’acqua e degli alimenti destinati ai vitelli
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino entro le prime 6 ore di vita.
ISPEZIONI
Effettuate ogni anno su un campione
IMPORTAZIONE VITELLI
Gli animali importati da Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea vengono accompagnati da un certificato che attesti che hanno avuto un trattamento equivalente a quello riservato agli animali dell’UE.
→ Oltre alla normativa specifica, gli allevamenti di vitelli devono rispettare le norme generiche sul trasporto, la protezione e l’abbattimento di animali.