Normativa allevamento dei polli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n.181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne

AMBITO DI APPLICAZIONE

Polli allevati per la carne

ESCLUSI

– stabilimenti con meno di 500 polli
– stabilimenti in cui sono allevati solo polli da riproduzione – incubatoi
– polli allevati estensivamente al coperto o all’aperto
– polli allevati con metodo biologico.

Il proprietario e il detentore degli animali sono responsabili del benessere degli animali e dell’applicazione della presente norma.

DEFINIZIONI

• Proprietario: la persona proprietaria dei polli;

• Detentore: la persona responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge;

• Pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;

• Stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;

• Capannone: edificio all’interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli;

• Area utilizzabile: un’area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;

• Densità di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;

• Gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;

• Tasso di mortalità giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;

• Tasso di mortalità giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.

NORME PER L’ALLEVAMENTO (Allegato 1):

1. Gli abbeveratoi devono essere mantenuti in modo da ridurre al minimo le perdite

2. Il mangime può essere fornito solo ai pasti o essere presente in qualsiasi momento. Non deve essere tolto prima di 12 ore dalla macellazione

3. Tutti i polli devono avere accesso a una lettiera asciutta e friabile in superficie

4. La ventilazione deve essere sufficiente ad evitare il surriscaldamento

5. Il livello sonoro deve essere più basso possibile, tale da non arrecare danno agli animali

6. Durante le ore di luce l’intensità è di almeno 20 lux

7. Dai 7 giorni dall’arrivo dei polli in allevamento fino a 3 giorni prima della macellazione devono essere previste almeno 6 ore totali di oscurità, di cui almeno un periodo ininterrotto di 4 ore di oscurità

8. Tutti i polli devono essere ispezionati almeno due volte al giorno, facendo attenzione a segni di abbassamento della salute o del benessere degli animali

9. I polli gravemente malati o feriti devono essere curati o abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogni qualvolta se ne presenti la necessità

10. Dopo ogni depopolamento (svuotamento completo degli edifici) viene pulita e disinfettata ogni parte dell’edificio e ogni attrezzatura che viene a contatto con gli animali. Inoltre viene sostituita la lettiera

11. Per ciascun capannone dello stabilimento devono essere registrati:
a) il numero di polli introdotti;
b) l’area utilizzabile;
c) l’ibrido o la razza dei polli, se noti;
d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, il numero di volatili abbattuti e la causa;
e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

12. Sono vietati interventi chirurgici che rechino danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea se non per fini terapeutici o diagnostici. È autorizzata la troncatura del becco per impedire il cannibalismo e la plumofagia (strappamento delle penne). La troncatura viene effettuata da personale qualificato, su parere veterinario, in pulcini di età inferiore ai 10 giorni. Può inoltre essere autorizzata la castrazione, su parere veterinario, e viene effettuata da personale qualificato.

13. La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m². Può essere autorizzata una densità di allevamento superiore, fino a 39 kg/m² e può essere autorizzato un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 42 kg/m².

FORMAZIONE DEL PERSONALE

I proprietari e i detentori degli animali devono:
– possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.
– partecipare ad appositi corsi di formazione, che hanno come oggetto
– conoscere la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti:

a) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
b) aspetti pratici per l’adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;
c) cure d’emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d’emergenza;
d) misure di biosicurezza preventiva.

ISPEZIONI

Le autorità competenti effettuano ispezioni per verificare il rispetto del presente decreto.

CONTROLLI PRESSO IL MACELLO

I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello.

ISPEZIONE POST MORTEM

Il veterinario ufficiale valuta i risultati dell’ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere (Es. livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche).

SCARICA LA NORMATIVA 

→ Oltre alla normativa specifica, gli allevamenti di polli devono rispettare le norme generiche sul trasporto, la protezione e l’abbattimento di animali, consultabili ai seguenti link:

NORMATIVA PROTEZIONE ANIMALI

NORMATIVA TRASPORTO

NORMATIVA ABBATTIMENTO

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