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A ESSERE ANIMALI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO CE n. 1099/2009 Sulla protezione degli animali durante l’abbattimento
NOTE PRELIMINARI
«L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti» (Dal “Considerando” al Regolamento).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Abbattimento degli animali (ESCLUSI rettili e anfibi) allevati per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti. Abbattimento di animali a fini di spopolamento.
NON si applica se gli animali sono abbattuti:
– durante esperimenti scientifici
– durante attività venatoria o di pesca ricreativa
– durante eventi culturali o sportivi
NON si applica ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati per uso domestico.
DEFINIZIONI
• Abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale
• Abbattimento d’emergenza: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze. Può essere effettuato anche dal proprietario dell’animale, in allevamento, previo stordimento. Lo stordimento non è effettuato solo in casi eccezionali (in cui gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee).
• Stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea
• Macellazione: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.
CONDIZIONI GENERALI
• Evitare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
• Gli operatori devono garantire che gli animali:
a) siano puliti e in condizioni termiche adeguate. Vanno evitate loro cadute o scivolamenti.
b) siano protetti da ferite
c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale
d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali
e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua
f) non siano costretti ad interagire con altri animali se questo potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.
METODI DI STORDIMENTO (Allegato 1)
Gli animali sono abbattuti esclusivamente dopo lo stordimento. La perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte dell’animale.
Eccezione: animali sottoposti a metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
METODO | SPECIFICHE |
Proiettile captivo penetrante | Macellazione e spopolamento di tutte le specie |
Proiettile captivo non penetrante | Macellazione solo di ruminanti di peso < 10 Kg |
Macerazione (schiacciamento istantaneo dell’animale) | Pulcini fino 72 ore dalla schiusa e uova embrionate |
Dislocazione cervicale | Volatili da cortile fino a 5 Kg |
Colpi da percussione alla testa | Suinetti, capretti, vitelli, conigli, lepri, volatili da cortile e animali.da pelliccia fino a 5 kg Nei macelli solo come metodo di emergenza |
Elettronarcosi con corrente alla testa o alla testa e al corpo | Macellazione e spopolamento di tutte le specie |
Bagni d’acqua con corrente elettrica | Volatili da cortile, appesi per entrambi le zampe |
Biossido di Carbonio | Suini, mustelidi, cincillà e volatili da cortile. Nel caso di suini, mustelidi, cincillà e volatili da cortile deve essere usata la concentrazione minima dell’80% di biossido di carbonio |
Gas inerti | Macellazione e spopolamento per suini e volatili da cortile |
Macerazione
Questo metodo deve procurare la macerazione e la morte istantanea degli animali. Il dispositivo deve essere munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna. La capacità del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano istantaneamente uccisi.
Dislocazione cervicale e percussione alla testa
Questi metodi non devono essere usati come metodi di routine ma soltanto dove non ci sono a disposizione altri metodi per lo stordimento.
Questi metodi non devono essere usati nei macelli eccetto che come metodo di riserva per lo stordimento.
Nessuno può uccidere tramite dislocazione cervicale manuale o percussione alla testa più di settanta animali al giorno. La dislocazione cervicale manuale non deve essere usata su animali di peso vivo superiore a 3 kg.
CONTROLLI SUI METODI DI STORDIMENTO
• Devono essere svolti controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità fra la fine del processo di stordimento e la morte.
• Nel caso di animali sottoposti a metodi di macellazione prescritti da riti religiosi e che sono abbattuti senza essere prima storditi, devono essere effettuati controlli per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.
PERSONALE
L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone con un adeguato livello di competenze senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
IMMOBILIZZAZIONE
È vietato:
a) sospendere o sollevare gli animali coscienti (eccezione: volatili da cortile)
b) stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale (eccezione: volatili da cortile)
c) recidere il midollo spinale
d) utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate.
N.B. Fasi della macellazione: Immobilizzazione, Stordimento, Abbattimento
RESPONSABILE
Per ogni macello c’è un responsabile della tutela del benessere animale, che deve garantire che il macello rispetti questo regolamento.
ABBATTIMENTO D’EMERGENZA
In caso di abbattimento d’emergenza, gli animali devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile.
CONFIGURAZIONE, COSTRUZIONE E ATTREZZATURE DEI MACELLI (Allegato 2)
• I sistemi di ventilazione devono garantire il benessere degli animali
• Deve essere minimo il rischio che gli animali possano ferirsi e i rumori improvvisi
• Deve essere possibile una facile ispezione degli animali
• I recinti, i corridoi e le corsie devono consentire:
– agli animali di muoversi liberamente nell’opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali e senza distrazioni
– a suini e ovini di procedere uno accanto all’altro (ad eccezione delle corsie che conducono ai dispositivi di immobilizzazione)
• Le rampe e le passerelle hanno protezioni laterali per assicurare che gli animali non cadano
• L’animale deve poter accedere ad acqua pulita senza ferirsi o essere limitato nei movimenti
• Quando viene usato un recinto di attesa, deve avere base piana e pareti, e non deve permettere che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati
• Il pavimento deve ridurre al minimo il rischio che gli animali scivolino, cadano o si feriscano le zampe
• Deve esserci un’adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche avverse
• I dispositivi e le strutture di immobilizzazione sono progettati, costruiti e conservati per:
– ottimizzare l’applicazione del metodo di stordimento o abbattimento
– evitare ferite o contusioni agli animali
– ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati
– ridurre al minimo il tempo di immobilizzazione
• Per i bovini, le casse di contenzione (previste nel caso di uso del proiettile captivo) devono limitare i movimenti laterali e verticali della testa dell’animale
• I dispositivi elettrici di stordimento devono emettere un segnale di allarme se la durata dell’esposizione scende al di sotto del livello richiesto
• Nel caso di stordimento con bagni d’acqua le guidovie per i volatili da cortile sono progettate in modo tale che gli animali sospesi:
– non incontrino alcun ostacolo e il disagio sia ridotto al minimo.
– non saranno coscienti per più di un minuto. Anatre, oche e tacchini per più di due minuti.
• Le dimensioni e la forma dei ganci metallici devono garantire il contatto elettrico senza causare dolore.
• I dispositivi di stordimento con bagni d’acqua devono avere un accesso per consentire il dissanguamento dei volatili nel caso in cui, una volta storditi, rimangano nella vasca a causa di guasto o ritardo nella linea
• I dispositivi di stordimento a gas per suini e volatili da cortile devono permettere di:
– ottimizzare lo stordimento mediante esposizione a gas
– evitare ferite o contusioni agli animali
– ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati
– emettono un segnale di allarme se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto.
– gli animali devono essere in grado di coricarsi senza finire accatastati.
NORME OPERATIVE RELATIVE AI MACELLI (Allegato 3)
• Le condizioni di benessere degli animali devono essere valutate al momento dell’arrivo, definendo quali animali hanno specifiche esigenze di benessere e le relative misure da adottare.
• Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza ritardo
• I mammiferi, ad eccezione dei conigli e delle lepri, che al momento dell’arrivo non sono condotti nel luogo di ma- cellazione, devono essere condotti nei locali di stabulazione e devono disporre sempre di acqua potabile.
• Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti. Deve essere presente una lettiera che permetta un adeguato assorbimento di urina e feci.
• I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura, non devono essere gettati, lasciati cadere, o rovesciati. Se possibile, devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale con mezzi mec- canici. Se possibile gli animali devono essere scaricati individualmente.
• In caso di contenitori impilati:
– limitare la caduta di urina e feci sugli animali posti al livello inferiore
– assicurare la stabilità dei contenitori
– assicurare che la ventilazione non sia impedita
• Gli animali non svezzati, in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità:
– mungere gli animali ogni massimo 12 ore;
– prevedere condizioni adeguate all’allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;
– abbeverare gli animali consegnati in contenitori.
• Deve essere assicurata un’affluenza costante di animali per lo stordimento e l’abbattimento per evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta.
VA LIMITATO
• L’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. Possono essere usati solo su bovini o suini adulti. Le scariche devono essere di massimo 1 secondo, applicate solo sui muscoli degli arti posteriori e non devono essere ripetute se l’animale non reagisce.
È VIETATO:
• Percuotere o calciare gli animali
• Comprimere parti del corpo sensibili
• Sospendere gli animali
• Sollevare o trascinare gli animali per la testa, per le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello
• Usare pungoli o strumenti aguzzi
• Ostruire il passaggio di un animali
• Torcere, schiacciare o spezzare le code degli animali o afferrare gli occhi di qualsiasi animale
• Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, le zampe legate assieme
• Se gli animali sono legati, il mezzo usato non deve ledere o strangolare l’animale, deve consentire di coricarsi, bere o mangiare
• Gli animali che non sono in grado di camminare non vanno trascinati fino al luogo di macellazione, ma vanno abbattuti sul posto
I mammiferi nei locali di stabulazione (esclusi i conigli e le lepri):
– devono avere spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e, esclusi i bovini tenuti individualmente, girarsi
– devono essere custoditi, impedendo loro di fuggire e proteggendoli dai predatori
– per ogni recinto deve essere indicata data e ora di arrivo e, esclusi i bovini tenuti individualmente, il numero massimo di animali.
– prima dell’arrivo di qualsiasi animale devono essere preparati i recinti per l’isolamento degli animali che richiedono cure specifiche.
• Le condizioni e lo stato di salute degli animali nei locali di stabulazione ispezionato regolarmente.
• Dissanguamento degli animali:
– se la stessa persona è responsabile dello stordimento, dell’agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un ltro animale.
– in caso di semplice stordimento o di macellazione seguendo riti religiosi, deve essere eseguita la recisione di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. La stimolazione elettrica è eseguita soltanto dopo aver verificato l’incoscienza dell’animale. L’ulteriore preparazione o scottatura è eseguita soltanto dopo aver verificato l’assenza di segni di vita nell’animale.
– I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l’effettiva recisione di entrambi i vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente.