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Stop ai Test cosmetici: un primo passo importante


Simone Montuschi
President

STOP AI TEST COSMETICI: UN PRIMO PASSO IMPORTANTE

567L’11 marzo 2013 l’Europa, dopo il tragico rinvio del 2003 e dopo 20 anni di battaglie, si ritrova ad essere il primo continente cruelty-free per quanto riguarda i prodotti cosmetici e per l’igiene personale. Ciò significa che qualunque nuovo prodotto realizzato e commercializzato in Europa non sarà sottoposto a test su animali e che ogni azienda extra europea sarà obbligata a cessare verifiche tossicologiche su animali se intende continuare a distribuire i propri articoli nel nostro mercato.

Sulla base di questo primo risultato ci facciamo ottimisti e ci auguriamo che a breve ogni nazione, ogni continente, possa seguire i primi passi mossi dall’Europa verso un cambiamento che ognuno di noi è desideroso di intraprendere.

Tuttavia abbiamo il dovere di ricordare che se una data sostanza non sarà sottoposta a test su animali quando impiegata in campo cosmetico, lo sarà invece se utilizzata in ambiti biomedici e per quelli della sicurezza ambientale.
E’ necessario ricordare anche la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation) secondo la quale dovrà essere obbligatorio testare su animali tutte le sostanze chimiche commercializzate prima del 1981, data prima della quale non era previsto dalla legge condurre esperimenti su animali. Tutto ciò significa che uno spropositato numero di sostanze chimiche saranno motivo di altrettanti esperimenti dolorosi e crudeli attraverso i quali animali come ratti, criceti, porcellini d’india, pesci, conigli, cani, dovranno inalare sostanze tossiche, o vedersele iniettate nelle vene, o pompate nello stomaco, o spalmate sulla pelle nuda, o spruzzate negli occhi, (ai pesci, le sostanze chimiche saranno aggiunte nell’acqua in cui nuotano).
E’ inoltre decisamente singolarmente scoprire che questa direttiva è appoggiata dalle grandi associazioni ambientaliste, in primis il WWF, Greenpeace, gli Amici della Terra che preoccupate della salute dell’ambiente non hanno esitato a fare pressione sui governi di tutto il mondo perchè questa legge venga approvata.
In pratica sostengono che per il bene dell’ambiente è necessario sacrificare diversi milioni di animali, posizione in totale contrasto con l’intero movimento antivivisezionista che sostiene che sacrificando gli animali l’ambiente non riceverebbe il ben che minimo giovamento.

Per capire bene di cosa si stia discutendo, per una corretta informazione, per una necessaria conoscenza personale, consigliamo di leggere il seguente articolo.

Di seguito abbiamo realizzato una breve appendice riguardante la nuova direttiva, i suoi contenuti, gli effetti pratici che avrà ed in ultimo un piccolo consiglio per gli acquisti.

 

1.  Il quadro normativo

Il punto di partenza è la Direttiva Comunitaria n. 2003/15/CE.1

Tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano  con il Decreto Legislativo n. 50/2005, che ha modificato la Legge n. 713/86.

2.  Finalità della Direttiva

La finalità perseguita dalla Direttiva n. 2003/15/CE è la graduale soppressione della sperimentazione sugli animali effettuata per testare prodotti cosmetici.

3.  Contenuto della Direttiva

Portata dei divieti contenuti nella Direttiva:

a) divieto di sperimentare i prodotti cosmetici finiti e gli ingredienti dei prodotti cosmetici finiti sugli animali (divieto di sperimentazione);

b) divieto di immettere sul mercato comunitario (vale a dire sul mercato di qualunque Paese aderente all’Unione Europea2) prodotti cosmetici finiti e ingredienti presenti nei prodotti cosmetici che sono stati sperimentati su animali (divieto di commercializzazione).

Tempistica di entrata in vigore dei divieti:

La tempistica è diversa per le seguenti fattispecie:

  • divieto di sperimentazione di ingredienti o combinazioni di ingredienti
  • divieto di sperimentazione di prodotti finiti
  • divieto di commercializzazione

3.1  Divieto di sperimentazione di ingredienti o combinazioni di ingredienti

L’entrata in vigore del divieto contenuto nella Direttiva n. 2003/15/CE non era ancorata a una data prestabilita.

Si trattava di un divieto che avrebbe trovato attuazione in via graduale.

In particolare la Direttiva n. 2003/15/CE stabilisce quanto segue:

  • la sperimentazione degli ingredienti o di combinazioni di ingredienti non sarà più consentita quando saranno convalidati e adottati a livello comunitario dei metodi alternativi alla sperimentazione animale;
  • la Commissione Europea, in base allo sviluppo della convalida di tali metodi alternativi, deve adottare dei calendari per la graduale soppressione dei vari esperimenti su animali;
  • è comunque fissato un limite temporale per l’attuazione del divieto di sperimentazione su ingredienti o combinazioni di ingredienti:

(i)  in generale: 6 anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva n. 2003/15/CE, quindi 11 marzo 2009;

(ii)  per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica effettuati al di fuori dell’Unione Europea: 10 anni, dalla data di entrata in vigore della Direttiva n. 2003/15/CE, quindi 11 marzo 2013.

3.2  Divieto di sperimentazione di prodotti finiti

Il divieto è stato attuato immediatamente.

Per quanto riguarda l’Italia esso è divenuto efficace sin dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2005 (con il quale, come visto, è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva n. 2003/15/CE), ovvero dal 16 aprile 2005.

3.3  Divieto di commercializzazione

Il divieto di commercializzazione si può articolare nelle seguenti fattispecie:

  • divieto di immettere sul mercato prodotti finiti sperimentati su animali;
  • divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali.

Anche in questo caso l’entrata in vigore del divieto contenuto nella Direttiva n. 2003/15/CE non era ancorata a una data prestabilita e si trattava di un divieto che avrebbe trovato attuazione in via graduale.

In particolare, la Direttiva n. 2003/15/CE stabilisce che la commercializzazione di prodotti cosmetici la cui formulazione finale è stata oggetto di sperimentazione su animali o di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che sono stati oggetto di sperimentazione su animali sarà vietata quando saranno convalidati e adottati a livello comunitario dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Anche in questo caso, come per il divieto di sperimentazione di ingredienti o combinazioni di ingredienti, è fissato un limite temporale per l’attuazione del divieto di commercializzazione (11 marzo 2013).

3.4  Possibilità di deroga

E’ prevista la possibilità di derogare a tali divieti solo in casi eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico, previo parere della stessa Commissione Europea.

4.  Effetti pratici

In sostanza, fino all’11 marzo 2013 è stato possibile immettere sui mercati dei 27 Paesi dell’Unione Europea prodotti cosmetici per i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti fossero stati effettuati, fuori dall’Unione Europea, test di tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e/o tossicocinetica su animali.

Per evitare questi prodotti occorreva acquistare cosmetici cruelty free, avendo cura di verificare che l’assenza di test su animali dichiarata dalla azienda produttrice riguardasse sia il prodotto finito, sia i singoli ingredienti e le combinazioni di ingredienti (un importante riferimento era la certificazione ICEA, che attestava, a seguito di un processo di verifica, l’assenza totale, nel processo produttivo, di test su animali3).

Con l’entrata in vigore del divieto integrale il rischio di acquistare prodotti cosmetici nuovi i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti sono stati testati su animali non sussisterà più.

Si sottolinea che il divieto:

  • riguarda tutti i cosmetici: prodotti per l’igiene e la cura del corpo (sapone, shampoo, dentifricio) e quelli ‘di bellezza’;
  • riguarda solo i cosmetici nuovi e non, evidentemente, quelli che alla data di entrata in vigore del divieto totale esistono già.

6.  Conclusioni e un piccolo ‘consiglio per gli acquisti’

In definitiva, dall’11 marzo 2013 la situazione sarà la seguente:

  • prodotti cosmetici nuovi (vale a dire non esistenti prima di tale data): saranno tutti totalmente cruelty free (assenza di test su animali sia in relazione al prodotto finito sia in relazione agli ingredienti o combinazioni di ingredienti) indipendentemente dall’azienda che li produce;
  • prodotti cosmetici già esistenti a tale data (quindi tutti quelli che conosciamo oggi): per evitare di acquistare prodotti i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti sono stati testati su animali occorrerà ancora fare riferimento alle note liste di prodotti cruelty free diffuse dalle principali associazioni animaliste.

Da ultimo si sottolinea che, considerato che le grandi multinazionali produttrici di cosmetici interromperanno la prassi dei test su animali solo perché obbligate a farlo e non per motivazioni di carattere etico, si ritiene giusto (ed etico!) continuare ad acquistare i cosmetici che sono e che in futuro saranno prodotti dalle aziende che hanno adottato uno standard produttivo cruelty free già prima dell’entrata in vigore del divieto comunitario.

Note
1) A partire dall’11 luglio 2013 sarà sostituita dal Regolamento Comunitario n. 1223/2009.
2) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
3) La certificazione ICEA penalizzava (involontariamente) le piccole aziende che, pur essendo totalmente cruelty free e non facendo ricorso alla sperimentazione su animali, né per il prodotto finito né per i singoli ingredienti, non erano in grado di sostenere i costi della procedura di certificazione a causa della loro ridotta dimensione e, conseguentemente, della mancanza delle risorse economiche necessarie.

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Fonte: EQUIVITA

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Approfondimento:
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